Termini e Condizioni

Termini e Condizioni dell'itinerario

 


1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
  a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure
  b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
    i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
    ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
    iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
    iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici;
    v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
  2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
    a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
    b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

I contratti di cui ai programmi di viaggio pubblicati, aventi per oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intendono regolati, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/77 nº 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/70, nonchè dal sovracitato Codice del Consumo.

3) PRENOTAZIONI

Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili e si intendono perfezionate, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'organizzatore che verrà data sia direttamente o tramite l'Agenzia di Viaggio venditrice in possesso di regolare licenza. Le indicazioni relative al pacchetto turistico contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero negli altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore al consumatore in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4) PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione oltre all'intero diritto d'iscrizione, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'organizzatore.

5) PREZZI - MODIFICHE DEL PACCHETTO

Le quote pubblicate sono stabilite in base al costo dei servizi e al cambio in vigore alla data di stampa del programma. Le quote potranno essere modificate fino a 20 giorni precedenti la data di partenza in conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, del costo del trasporto, del carburante, di diritti e tasse quali quelle di atterraggio, imbarco e sbarco. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10% il consumatore può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate, purchè ne dia comunicazione scritta entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza dell'aumento che, in caso contrario, si intende accettato. Qualora dopo la partenza l'Organizzatore non possa fornire una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative non comportanti oneri a carico del consumatore ovvero, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore, rimborsargli la differenza. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non accetta per seri e giustificati motivi l'Organizzazione gli metterà a disposizione, senza supplementi di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte, fermo restando che le maggiori spese sostenute saranno addebitate al consumatore.

6) RECESSO

a) DEL VIAGGIATORE
  1.Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
    • aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
    • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
    • impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
    • accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
    • richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
  2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
  3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
    30% dell’importo totale dei servizi dall’atto della firma a 30gg dalla data della partenza; 50% dell’importo totale dei servizi da 29gg a 15gg dalla data della partenza;
    75% dell’importo totale dei servizi da 14gg a 7gg dalla data della partenza; 100% dell’importo totale dei servizi dopo tale termine dalla data della partenza;
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
  4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
  5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.

b) DELL’ORGANIZZATORE

  6.L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
    - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
    - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
  7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
  8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
  9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.

7) SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

  1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
  2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
  3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima, con relativo addebito.

8) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da ca

so fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.




9) DENUNCE E RECLAMI

A pena di decadenza, ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi possano porre tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

10) ASSICURAZIONE CONTRO LA PENALITA' DI ANNULLAMENTO

Al momento dell'iscrizione al viaggio il consumatore può stipulare una polizza d'assicurazione (facoltativa) contro le penalità derivanti dal recesso del contratto (Art. 6).

11) GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO SECURE TRAVEL A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)

I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur.
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito di “Secure Travel”, all’indirizzo www.secure-travel.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Meridiano Viaggi e Turismo SPA.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo Secure Travel è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

12) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro dove ha sede l'organizzazione.
Organizzazione tecnica:

GARANZIA ASSICURATIVA FORNITA DALL'ORGANIZZATORE

MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI - Via Mentana, 2/B - 00185 Rome, Italy
Tel. +39 06 885951 (r.a.) / Fax +39 06 88595234 - www.meridiano.it
C.C.I.A.A 318449/69 - TRIB. ROMA 263/69 - P.IVA 00932741002 - CF 00800670580
Codice LEI 815600EAD78C57FCE690

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